Multe: cosa fare

CONTATTI


Per informazioni relative ai verbali contattare il numero 0424-1633037, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 18:00 ed il sabato dalle ore 09:00 alle ore 13:00 (festivi esclusi).

 

PRIME INDICAZIONI


 

CASISTICHE:

1) notifica tramite servizio postale (ritiro in posta o consegna da parte del Postino)

TERMINI PER IL PAGAMENTO

- Sanzione ridotta del 30%: se il pagamento viene effettuato entro 5 (CINQUE) giorni dalla ricezione della multa, solo se la violazione non prevede la sospensione della patente di guida come sanzione accessoria (si trova il bollettino allegato alla multa con la cifra da pagare reperibile nel verbale).

Sanzione intera (minimo edittale): se il pagamento viene effettuato oltre i succitati cinque giorni, ma entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di ricezione della multa.

Se il pagamento viene effettuato oltre i termini suindicati la sanzione "raddoppia".

IL PAGAMENTO ESTINGUE LA VIOLAZIONE CON RIGUARDO ALLA SOLA SANZIONE PECUNIARIA.


 

2) contestazione immediata della violazione (e consegna di copia del verbale a mani del firmatario della multa)

TERMINI PER IL PAGAMENTO

- Sanzione ridotta del 30%: se il pagamento viene effettuato entro 5 (CINQUE) giorni dalla sottoscrizione della multa, solo se la violazione non prevede la sospensione della patente di guida come sanzione accessoria (si trova il bollettino allegato alla multa con la cifra da pagare reperibile nel verbale).

Sanzione intera (minimo edittale): se il pagamento viene effettuato oltre i succitati 5 giorni, ma entro 60 (SESSANTA) giorni dalla data di sottoscrizione della multa.

COME EFFETTUARE IL PAGAMENTO SE:

  1. si è in possesso di preavviso di contestazione o se il verbale è stato successivamente notificato. Il preavviso/verbale contiene un QR CODE, è possibile utilizzarlo per il pagamento recandosi presso un qualunque sportello abilitato alla riscossione di pagamenti a mezzo QR CODE (Poste Italiane, tabaccherie e ricevitorie autorizzate…) oppure servendosi del seguente link: https://unionebassanese-portal.portaleinfo.cloud/

  2. si è in possesso di preavviso di contestazione o se il verbale è stato successivamente notificato. Il preavviso/verbale NON contiene un QR CODE. Bisogna comunque servirsi del seguente link avendo cura di seguire le indicazioni presenti per il login: https://unionebassanese-portal.portaleinfo.cloud/

    In alternativa è possibile effettuare un bonifico bancario sul seguente IBAN: IT85F0760111800001052669429 intestato a "Unione Bassanese - Servizio Tesoreria P.L." con causale "Verbale nr. _____ data ______ targa _____"


 

COSA ACCADE SE LA MULTA PREVEDE LA DECURTAZIONE DEI PUNTI DALLA PATENTE DI GUIDA O DALLA CARTA DI QUALIFICAZIONE DEL CONDUCENTE?

Diversamente da quanto da molti sostenuto, la decurtazione punti non avviene automaticamente al momento della notifica della multa.

Se la multa viene notificata a mezzo posta, il trasgressore o l'obbligato in solido (il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l'usufruttuario, l'acquirente con patto di riservato dominio o l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria) DEVONO ENTRO 60 (SESSANTA) GIORNI DALLA NOTIFICA DEL VERBALE PRESENTARE LA DICHIARAZIONE AI SENSI DELL'ART. 126-bis C.d.S.

Detta dichiarazione contiene i dati personali e della patente del TRASGRESSORE al momento della violazione e va presentata, unitamente a copia della patente di guida o C.Q.C.:

Personalmente dal trasgressore o dall'obbligato in solido presso la l’Ufficio Verbali di Bassano del Grappa;

A mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno da spedire all’Ufficio Verbali - Unione Montana del Bassanese, via J. Vittorelli, 30 – 36061 Bassano del Grappa (VI);

- A mezzo posta elettronica a unionemontanabassanese@legalmail.it (nel qual caso è necessario accertarsi di ottenere la ricevuta di avvenuta consegna);


- Servendosi del sito https://unionebassanese-portal.portaleinfo.cloud/

NON È AMMESSA NESSUNA ALTRA FORMA DI PRESENTAZIONE.

In caso di omessa presentazione il proprietario riceverà un'altra multa pari ad €286,00, oltre a spese di notifica.



COME SI COMPILA IL MODULO DATI CONDUCENTE COME PREVISTO DALL'ART. 126-BIS C.D.S.?

Il conducente (anche il proprietario se era alla guida del veicolo) deve compilare la parte del modulo relativo all’Allegato 1 (da compilare a cura del conducente) e lo deve consegnare unitamente alla copia fotostatica della patente di guida non autenticata ma firmata.

Qualora il conducente non sia reperibile, l’obbligato in solido (proprietario o altro soggetto indicato nell’art. 196 del C.d.S.), a cui il verbale è notificato deve comunicare i dati della persona alla quale è stato affidato il veicolo (trasgressore) all’organo di polizia che ha accertato la violazione.

La dichiarazione (allegata al verbale) deve essere firmata in originale, compilata in ogni sua parte e restituita (con consegna a mano, con lettera raccomandata o tramite posta elettronica a unionemontanabassanese@legalmail.it) all’ Ufficio Verbali dell’Unione Montana del Bassanese, entro 60 giorni dalla notifica.

Se il proprietario omette di fornire i dati identificativi scatterà per lui la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’art. 126-bis del C.d.S.

Si può controllare in tempo reale lo stato della propria patente ed i punti attribuiti presso l’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida tramite www.ilportaledellautomobilista.it oppure telefonando all’utenza telefonica: 848782782.


 

VEICOLO RIMOSSO PER DIVIETO DI SOSTA

Nel caso in cui il suo veicolo sia stato rimosso può chiedere informazioni per la verifica dell'effettiva rimozione presso:

Centrale Operativa Tel. 0424-519404;

Scremin Franco s.r.l. : 0424.502120

La ditta Scremin applicherà le tariffe previste dalla Prefettura per la rimozione del veicolo, quale sanzione accessoria del divieto di sosta.


 

INFORMAZIONI SULLA PATENTE A PUNTI

All'atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti. Tale punteggio subisce decurtazioni, a seguito della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V del C.d.S.  Tabella penalità

L'indicazione del punteggio relativo ad ogni violazione risulta dal verbale di contestazione. Qualora vengano accertate contemporaneamente più violazioni delle norme di cui al comma 1 dell’art. 126-bis C.d.S. possono essere decurtati un massimo di quindici punti. Le disposizioni del presente comma non si applicano nei casi in cui è prevista la sospensione o la revoca della patente.

L'organo da cui dipende l'agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, (ovvero da quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi) all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida.

Purché il punteggio non sia esaurito, la frequenza ai corsi di aggiornamento, organizzati dalle autoscuole ovvero da soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati dal Dipartimento per i trasporti terrestri, consente di riacquistare sei punti. Per i titolari di certificato di abilitazione professionale e unitamente di patente B, C, C+E, D, D+E, la frequenza di specifici corsi di aggiornamento consente di recuperare 9 punti. A tale fine, l'attestato di frequenza al corso deve essere trasmesso all'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, per l'aggiornamento dell'anagrafe nazionale dagli abilitati alla guida.

Salvo il caso di perdita totale del punteggio, la mancanza, per il periodo di due anni, di violazioni di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione del completo punteggio iniziale, entro il limite dei venti punti.

Per i titolari di patente con almeno venti punti, la mancanza, per il periodo di due anni, della violazione di una norma di comportamento da cui derivi la decurtazione del punteggio, determina l'attribuzione di un credito di due punti, fino a un massimo di dieci punti.

Alla perdita totale del punteggio, il titolare della patente deve sottoporsi all'esame di idoneità tecnica di cui all'articolo 128 C.d.S. A tale fine, l'ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri competente per territorio, su comunicazione dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, dispone la revisione della patente di guida. Il relativo provvedimento, notificato secondo le procedure di cui all'articolo 201, comma 3, è atto definitivo. Qualora il titolare della patente non si sottoponga ai predetti accertamenti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revisione, la patente di guida è sospesa a tempo indeterminato, con atto definitivo, dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri.

Il provvedimento di sospensione è notificato al titolare della patente a cura degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, che provvedono al ritiro ed alla conservazione del documento.

Per le patenti rilasciate successivamente al 1° ottobre 2003 a soggetti che non siano già titolari di altra patente di categoria B o superiore, i punti riportati nella presente tabella, per ogni singola violazione, sono raddoppiati qualora le violazioni siano commesse entro i primi tre dal rilascio.


 

QUANTI PUNTI HO SULLA PATENTE DI GUIDA?

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha attivato il servizio online di verifica del saldo dei punti sulla propria patente di guida connettendosi al sito www.ilportaledellautomobilista.it e seguire le istruzioni indicate oppure scaricando l’App “IPatente” da Play Store per Android o App Store per IOS.

È possibile utilizzare anche l'utenza telefonica a pagamento: 848.782.782; la telefonata può essere effettuata solo da apparecchio fisso.  


 

Normativa di riferimento:

D.Lgs. n. 285 del 30 aprile 1992 - Nuovo Codice della strada

Art. 149 c.3 Codice procedura civile - Legge n. 890/82 (notifica postale)

Codice procedura civile artt. 140 e 149 - art. 26 D.P.R. n. 602/73 (notifica cartelle di pagamento) - Legge n. 890/82 (notifiche postali), con modifiche apportate dalla legge n. 80/2005.


 


Gli autovelox e le telecamere devono essere omologati?

Gli autovelox in dotazione all’Unione Montana del Bassanese sono tutti omologati/approvati;

Le telecamere dei varchi elettronici sono tutte omologate ed autorizzate dal Ministero dei Trasporti.


 

Qual è la differenza tra velocità accertata e velocità effettiva?

Esempi di calcolo della velocità accertata:

Nella velocità accertata di 72 Km/h, come precisato in notifica, si è già tenuto conto della tolleranza prevista dal Codice della Strada (5% con un minimo di 5 Km/h). Infatti la velocità effettiva rilevata in questo caso era di 77 Km/h.

Nella velocità accertata di 111 Km/h, come precisato in notifica, si è già tenuto conto della tolleranza prevista dal Codice della Strada (5% con un minimo di 5 Km/h). Infatti la velocità effettiva rilevata in questo caso era di 117 Km/h.


 

Gli autovelox devono avere il certificato di taratura, ed essere revisionati periodicamente?

Sì, per maggiori informazioni consultate la Nota del Ministero dell’Interno.

 

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