Cosa fare in caso di incidente stradale

COMPETENZA AD INTERVENIRE SUL SINISTRO
Cosa succede in caso di incidente stradale dove, per mancato raggiungimento di accordo bonario tra le parti (compilazione c.d. modulo constatazione amichevole) o per particolare gravità dell’evento, è necessario richiedere l’intervento degli organi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Codice della Strada?
La pattuglia della Polizia Locale, su segnalazione della Centrale Operativa interviene sul luogo del sinistro, procedendo ad effettuare i rilievi utili alla definizione della dinamica dello stesso.
Successivamente il rapporto del sinistro stradale viene trasmesso, per i successivi aspetti di competenza, all’Ufficio Infortunistica Stradale che si occupa di:
- elaborare il fascicolo del sinistro stradale ed inserirlo nel software in dotazione;
- gestire le comunicazioni con l’A.G.;
- gestire le segnalazioni con la Prefettura/UTG, con la MCTC, con l’ISTAT;
- gestire i rapporti con il pubblico (diretti coinvolti, compagnie assicurative, periti di parte e/o consulenti d’ufficio ecc.);
- gestione delle richieste di accesso agli atti;
 
IL RILIEVO DEL SINISTRO STRADALE
Incidente stradale senza feriti
Per avviare la pratica risarcitoria è necessario che le parti coinvolte effettuino lo scambio dei dati utili, procedendo alla compilazione del modulo di constatazione amichevole di incidente (modulo CID).
Le parti possono comunque chiedere l’intervento della Polizia Locale chiamando lo 0424/519404, oppure chiamando i numeri di emergenza 112 o 113.
Incidente stradale con feriti
Se uno o più coinvolti nel sinistro stradale ha riportato lesioni, è opportuno chiamare prontamente il numero dell’emergenza sanitaria 118, segnalando le condizioni del/dei ferito/i e richiedendone l’intervento.
E’ obbligatorio prestare soccorso alle persone infortunate, adoperandosi altresì per evitare pericoli o intralci per la circolazione, evitando, nei limiti del possibile, di spostare o fare spostare i veicoli coinvolti nel sinistro, consentendo così di non modificare lo stato dei luoghi ove verranno effettuati i rilievi del sinistro. In questo caso sarà la pattuglia intervenuta per i rilievi che provvederà a consegnare alla parti coinvolte, idonea documentazione per la denuncia del sinistro stradale presso la compagni di assicurazione.

MODALITA’ PER L’ACCESSO AGLI ATTI RELATIVI AGLI INCIDENTI STRADALI
I soggetti titolati a richiedere copia del fascicolo riferito al sinistro stradale (diretti coinvolti, legali con mandato, agenzie di infortunistica ecc.) potranno accedere ai rapporti relativi al rilievo dei sinistri stradali, mediante estrazione di copia, inviando la richiesta, completa della documentazione, mediante consegna diretta presso il comando oppure a mezzo PEC plbassanese.infortunistica@legalmail.it
Il rilascio della copia del sinistro (preferibilmente via e-mail) è subordinato al pagamento degli oneri di accesso agli atti quantificati in € 50,00 (a decorrere dal 01.01.2024), da effettuarsi presso Istituti Bancari utilizzando il codice IBAN: IT98F0306985461100000046029 intestato a Unione Bassanese - Servizio Tesoreria P.L.
Se il sinistro richiesto non presenta feriti, il termine ultimo per il rilascio di copia degli atti è di 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Se il sinistro richiesto presenta feriti il fascicolo completo, se non è stata presentata querela, ai sensi della circolare del 11/11/2013 n° 2041/13 di Prot. della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza sarà rilasciato dopo 120 giorni dalla data del sinistro.
Se il sinistro richiesto presenta feriti la richiesta deve pervenire dalle parti interessate, dai difensori da esse nominati ovvero da altre persone espressamente delegate dalle parti o dai difensori. E' esclusa la legittimazione di agenzie di infortunistica stradale, compagnie di assicurazione o altri soggetti che non siano muniti di espressa delega.
Se il sinistro richiesto presenta feriti e tali persone hanno proposto querela, il rilascio di copia del sinistro è subordinato all’acquisizione di nulla osta rilasciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza.
L’incidente con feriti può essere richiesto prima di tre mesi, qualora tutti gli aventi diritto presentino espressa rinuncia alla querela ex art 339 C.P.P. e dichiarazione di non avere sporto querela ex art. 120 C.P.
Le domande incomplete e/ prive di quanto indicato ai precedenti punti 1, 4 (se del caso), 5 (se del caso) e 6 (se del caso) sarà respinta ed archiviata.
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