Disciplina per la raccolta dei funghi

 

 
Per la raccolta dei funghi nell'ambito dei territorio di competenza dell’Unione Montana del Bassanese (Comuni di Bassano del Grappa, Pove del Grappa, Romano d’Ezzelino, Solagna, Valbrenta), è necesario essere muniti di:
1- Documento di identità in corso di validità.
2- Ricevuta telematica di pagamento (RT) mediante sistema PagoPA a favore dell’Unione  montana del Bassanese
link: https://pagopa.accatre.it/unionemontanadelbassanese#/pagamento-spontaneo
cliccando sulla sezione "Pagamento Spontaneo" e quindi sulla Tipologia di pagamento “Raccolta funghi”. La ricevuta va stampata a cura del versante con chiara indicazione della causale di versamento, precisato che detta stampa della ricevuta telematica tiene luogo del “Permesso raccolta funghi” cartaceo.
oppure in alternativa:
3- Attestazione e ricevuta di versamento del “Permesso raccolta funghi” cartaceo, debitamente compilato, qualora il pagamento mediante sistema PagoPA sia reso tramite la postazione informatica sita sul Massiccio del Grappa presso la TRATTORIA LOCANDA AL LEPRE e non sia possibile o sia disagevole stampare contestualmente la ricevuta telematica.  

I punti abilitati per l’assistenza informatica ai fini del versamento mediante sistema PagoPA e per l’eventuale rilascio del “Permesso raccolta funghi cartaceo” sono i seguenti:
  1. sul Massiccio del Grappa unicamente la TRATTORIA LOCANDA AL LEPRE – Loc. Lepre n. 28 – 36029 Valbrenta (VI);
  2. UNIONE MONTANA DEL BASSANESE – Via Vittorelli n. 30 – 36061 Bassano del Grappa (VI);
Sulla causale del versamento deve essere specificato il periodo temporale dell’autorizzazione, vale a dire:
- Permesso raccolta funghi anno (specificare anno in corso);
oppure:
- Permesso raccolta funghi mensile dal (specificare data) al (specificare data del mese successivo);
oppure:
- Permesso raccolta funghi giorno/giorni (specificare data o date

Il contributo da versare è di:
  • 60,00  PERMESSO ANNUALE
  • 30,00  PERMESSO MENSILE
  • 6,00   PERMESSO GIORNALIERO
La raccolta è consentita nei giorni di martedì, venerdì, domenica e festività infrasettimanali.
La raccolta nell'ambito del comune di residenza è gratuita e può essere effettuata ogni giorno della settimana.
 
Sono esentati dal pagamento i proprietari dei terreni, gli usufruttuari, i conduttori ed i loro familiari, gli aventi diritto di uso civico, per la raccolta nei rispettivi fondi. Al fine di consentire i controlli, tali soggetti devono dimostrare, tramite atto di pubblica notorietà oppure autocertificazione, i titoli che consentono l'esenzione.
 
La raccolta è vietata nei giardini, nei parchi privati per tutta l'estensione e comunque nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo per un raggio di 100 metri, salvo che ai proprietari stessi, nelle aree urbane a verde pubblico e per una fascia di 10 metri dal margine delle strade di viabilità pubblica, durante le ore notturne (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima della levata del sole).
 
La raccolta giornaliera pro-capite dei funghi epigei commestibili è limitata complessivamente a Kg. 3, di cui non più di Kg. 1 delle seguenti specie:
 
  1. AGROCYBE AEGERITA (Pioppini);
  2. AMANITA CAESAREA (Ovoli);
  3. BOLETUS gruppo edulis (Porcini);
  4. CALOCYBE GAMBOSA (Tricholoma Georgii) (Fungo di S. Giorgio, Prugnolo);
  5. CANTHARELLUS CIBARIUS (Finferlo, gallinaccio);
  6. CANTHARELLUS LUTESCENS (Finferla);
  7. CLITOPILUS PRUNULUS (Prugnolo);
  8. CLITOCYBE GEOTROPA;
  9. CRATERELLUS CORNUCOPIOIDES (Trombetta da morto);
  10. MACROLEPIOTA PROCERA e simili (Mazza di tamburo);
  11. MORCHELLA tutte le specie compresi i generi Mitrophora e Verpa (Spugnola);
  12. POLYPORUS poes caprae;
  13. TRICHOLOMA gruppo terreum (morette);
  14. RUSSULA VIRESCENS (verdone).
 
I limiti di cui al comma 1 possono essere superati se il raccolto è costituito da un unico esemplare o da un solo cespo di funghi concresciuti.
La raccolta di funghi non commestibili è consentita solo per scopi didattici e scientifici nel limite giornaliero di tre esemplari per specie.
Per tutti i funghi è consentita la raccolta, solo quando sono manifeste tutte le caratteristiche morfologiche idonee a permettere la determinazione della specie di appartenenza.
È vietata la raccolta dell'AMANITA CAESAREA allo stato di ovolo chiuso.
Nessun limite di raccolta è posto ai proprietari, agli usufruttuari, ai conduttori del fondo ed ai loro famigliari, nell'ambito dei fondo in proprietà o in possesso.
E' fatto obbligo ai cercatori di pulire sommariamente i funghi all'atto della raccolta e riporli e trasportati in contenitori rigidi ed aerati atti a consentire la dispersione delle spore.


Documenti utili:
Disciplinare in fomato pdf e Raccolta dei funghi nel Veneto
https://www.unionebassanese.it/ae00760/zf/index.php/modulistica/index/dettaglio-area/area/6?sat=1644338382&nodo=nodo0



 
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