Ruoli e riscossione coattiva

RUOLI

L'attività di riscossione coattiva è gestita dall'ufficio verbali. Di seguito troverete le informazioni di massima utili qualora abbiate ricevuto una "cartella esattoriale" o una "lettera pre-ruolo". Qualora abbiate necessità di ulteriori informazioni, contattare l'Ufficio Verbali.

COME AVVIENE LA NOTIFICA DEL VERBALE?

Quando la violazione viene contestata direttamente dall’agente accertatore, la notifica corrisponde al momento della consegna del verbale dalle mani dell’accertatore, anche se mi rifiuto di firmarlo e/o di riceverne copia.

Nei casi di impossibilità di contestazione immediata, la notifica del verbale può avvenire ricevendo la raccomandata dalle mani del portalettere (in questo caso la notifica corrisponde al giorno della consegna, anche se è avvenuta nelle mani di un familiare o di un avente titolo) oppure andando a ritirare la raccomandata presso l’ufficio postale, dopo aver ricevuto nella cassetta della posta la CAD (comunicazione di avvenuto deposito – documento in cui Poste mi informa dell’esistenza di un atto giudiziario a mio carico che è stato depositato presso l’ufficio postale e in cui viene chiaramente indicata la data del deposito).

In quest’ultimo caso la notifica avviene il giorno del ritiro del verbale presso l’ufficio postale, se questo avviene entro 10 giorni dalla data del deposito della raccomandata in posta ovvero, in caso contrario, la notifica si perfeziona al compimento del decimo giorno dalla data del deposito anche se io mi reco successivamente a ritirarla (art. 8 c.2 L. 890/82).

Può inoltre avvenire nei casi previsti da legge, tramite PEC. Il verbale si intende notificato anche se il destinatario non apre la mail o ha la casella di posta elettronica piena.

Nel caso di mancata notifica del servizio postale l’atto verrà notificato attraverso il Messo Comunale (art. 138-139-140-143 c.p.c.).


 

COME SI CALCOLANO I GIORNI PER IL PAGAMENTO DEL VERBALE? IL SABATO SI CONTA?

Il computo dei termini viene calcolato escludendo il giorno iniziale, i giorni si calcolano da calendario comune (sessanta giorni non corrispondono quindi a due mesi) e i giorni festivi si computano nel termine.

Se il giorno di scadenza è festivo la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.).

Il sabato non è giorno festivo.


 

LE SPESE FANNO PARTE DEL VERBALE?

Sì, le spese fanno parte della sanzione e vanno pagate se il verbale non viene notificato direttamente dalle mani dell’agente accertatore (art. 201 c.4 C.d.S.)


 

SI PUÒ PAGARE IL VERBALE A RATE?

La richiesta di rateazione può essere inoltrata solo per la sanzione dovuta entro sessanta giorni (non per l’importo ridotto del 30% che deve essere pagato esclusivamente entro cinque giorni dalla notifica del verbale)

Si può produrre richiesta di pagamento rateale se si è intestatari di un verbale non ancora scaduto (entro sessanta giorni dalla notifica), solo se in possesso di seguenti requisiti:

- entro 30 giorni dalla notifica del verbale inoltrando all’Ufficio Protocollo dell’Unione Montana del Bassanese la richiesta compilando l’apposito modulo corredato di documentazione atta ad attestare la propria situazione finanziaria;

- la sanzione da corrispondere è superiore a €200,00;

- il reddito annuale non supera €10.628,16 e, qualora si conviva con familiari che percepiscono un reddito a tale limite vengono sommati €1.032,91 per ogni familiare percepente reddito;

Qualora l’istanza venga accolta, entro novanta giorni si riceverà un piano rateale in cui l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a €100 e su dette quote verrà applicato il tasso di interesse legale vigente.

In caso di rigetto della richiesta si avranno 30 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per pagare il verbale in misura ridotta (importo previsto entro 60 giorni) ex art. 202 bis C.d.S.

Se si è intestatari di un verbale già scaduto (oltre sessanta giorni dalla notifica) si può richiedere la rateazione compilando l’apposito modulo e motivando la richiesta, a cui va allegata l’ultima Dichiarazione dei Redditi presentata se si è in possesso dei seguenti requisiti:

- la sanzione da corrispondere è superiore a €200,00;

- il proprio reddito annuale non supera €10.628,16 e, qualora si conviva con familiari che percepiscono un reddito a tale limite vengono sommati €1.032,91 per ogni familiare percepente reddito;

Si riceverà un piano rateale di massimo 30 rate in cui non sono applicati interessi legali e in cui l’importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore ad €15 (L. 689/81)


 

COSA SIGNIFICA ISCRIVERE A RUOLO?

Dopo la scadenza (sessanta giorni dalla notifica) il verbale diventa “titolo esecutivo” per la riscossione coattiva, cioè verrà inviato all’Agente della Riscossione che provvederà a mettere in atto tutte le procedure esecutive necessarie per riscuotere il credito che il Comune ha nei miei confronti. Il primo atto che verrà notificato è l’ingiunzione di pagamento di una somma che corrisponde alla sanzione dopo i sessanta giorni (metà del massimo edittale), alle spese di notifica del verbale, alla maggiorazione prevista ai sensi dell’art. 27 L. 689/81.


 

SE SI PAGA MENO DI QUANTO DOVUTO, PERCHÉ DOPO I SESSANTA GIORNI, LA DIFFERENZA SI CALCOLA DAL DOPPIO?

Se viene versata una somma inferiore a quanto richiesto dal verbale e non è più stata definita la sanzione entro sessanta giorni, l’importo da iscrivere a ruolo sarà pari a quanto previsto detratto l’acconto versato (art. 389 Reg. C.d.S.)

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